Perequazione su pensioni integrative 

PEREQUAZIONE SU PENSIONI INTEGRATIVE

Perequazione su pensioni integrative

Si tratta della domanda di riconoscimento della perequazione sulle pensioni integrative di importo superiore a cinque volte il minimo INPS per gli anni 1998, 1999 e 2000.

In tali anni la Banca per calcolare la pensione Integrativa ha applicato le disposizioni previste dalla Legge 449/97 Art 59 Comma 13, che apportavano alcune restrizioni rispetto alle disposizioni precedenti relativamente agli importi eccedenti cinque volte il minimo INPS:

Per l’anno 1998:
100 % fino a due volte il minimo INPS
90% da due a tre volte il minimo INPS
75% da tre a cinque volte il minimo INPS
0% oltre cinque volte il minimo INPS

Per gli anni 1999 e 2000:

100 % fino a due volte il minimo INPS
90% da due a tre volte il minimo INPS
75% da tre a cinque volte il minimo INPS
30% da cinque a otto volte il minimo INPS
0% oltre otto volte il minimo INPS

Il trattamento minimo delle Pensioni INPS è stato il seguente:

– anno 1998 Lit 697.700
– anno 1999 Lit 710.250
– anno 2000 Lit 721.600

Tali restrizioni dovevano essere applicate alle Pensioni INPS, alle pensioni SOSTITUTIVE ed alle pensioni ESCLUSIVE (senza alcun riferimento alle pensioni INTEGRATIVE).

L’interpretazione data dai Pensionati circa l’inapplicabilità delle norme limitative della perequazione automatica sulle pensioni integrative, è stata avvalorata dalla sentenza della Corte Suprema di Cassazione – Sezione lavoro del 16/7/2007 n. 15769 che conferma una precedente sentenza del 22/11/2006 n. 24777.

Pertanto, la Cassazione ha dato ragione ai Pensionati, escludendo il blocco del 1998 che si applica alla quota INPS, ma non alla quota integrativa.

In definitiva i Pensionati e le vedove dei Pensionati della Banca Regionale Europea possono essere interessati ad una eventuale azione per la mancata applicazione del 75% sulla parte della pensione integrativa eccedente cinque volte il minimo INPS per gli anni 1998, 1999 e 2000, a condizione che l’importo mensile complessivo percepito sia superiore a £. 3.488.500.=

Prescrizione:

La domanda di ricalcalo della pensione non si prescrive mai ed ogni pensionato, che rientri nell’ipotesi di cui al punto precedente, può presentare la domanda per ottenere l’aumento della pensione mensile.
Oltre all’aumento mensile è possibile ottenere anche la condanna del Fondo al pagamento degli arretrati. In questo caso il termine di prescrizione è di cinque anni.
Ciò significa, in pratica, che un pensionato che non abbia inviato alcuna richiesta al Fondo, può ottenere l’adeguamento della pensione futura ed il riconoscimento degli arretrati di pensione degli ultimi cinque anni.

Documentazione necessaria:
Un cedolino della pensione del 1997 o del 1998 (se non disponibile, un cedolino successivo o al limite quello attualmente in corso.

Cosa fare:

1) Inviare la lettera interruttiva della prescrizione alla Banca ex datrice di lavoro ed al Fondo Pensioni.
2) Compilare il modulo di conferimento di incarico.
3) Firmare la procura alle liti ed inviare il tutto, unitamente alla documentazione sopra indicata, allo Studio Legale Iacoviello, Via Vassalli Eandi, 28 – 10138 Torino.
4) Inviare alla nostra Associazione copia del Modulo di conferimento incarico unitamente all’autorizzazione di addebito di € 100,00 (parcella dell’Avvocato).

Il Socio può trovare la modulistica di cui sopra cliccando sul Modulo Elenco Documenti (Menù a Destra)

Associazione dei Pensionati 
della Banca del Monte di Lombardia
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